STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA “SLOW SMOKE ARDEA”
ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)
È costituita una libera Associazione senza scopo di lucro denominata “SLOW SMOKE ARDEA” di seguito chiamata l’Associazione, con sede in Ardea, Via Oglio 23C— 00040 Ardea (RM), salvo il potere del Presidente o del Consiglio direttivo di convocare in altro luogo l’Assemblea dei Soci.
L’organo amministrativo potrà deliberare l’apertura di sedi secondarie ed operative.
ARTICOLO 2 (SCOPO)
L’Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale ed ha lo scopo di svolgere attività ludiche, di promozione e diffusione in Italia ed all’Estero della Cultura sul fumo lento, akraverso la pipa ed il sigaro. In particolare si propone di tutelare le loro tradizioni.
L’Associazione ha lo scopo di, organizzare campionati nazionali ed internazionali di fumo lento; patrocinare analoghe manifestazioni; promuovere e divulgare la cultura della pipa e del sigaro e Io studio nonché le tradizioni del tabacco, promuovere incontri, convegni, manifestazioni riguardanti la pipa il sigaro ed il tabacco, informare gli associati sul Ioro mercato e dei loro accessori.
L’Associazione “SLOW SMOKE ARDEA” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, con particolare riferimento alle attività culturali e formative quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, documenti, lezioni, corsi da Catadores e di ogni altro tipo compresi corsi di formazione professionale al fine di raggiungere lo scopo sociale.
Studia, formula proposte, dà pareri in materia su richiesta di pubblici uffici, di enti, di associazioni e di istituzioni pubbliche e private, ed opera affinché siano promosse iniziative idonee a favorire la migliore conoscenza dei valori tradizionali quali la storia, la coltivazione, l’etimologia e i tipi di tabacco in generale, dei sigari e della pipa.
Istituisce e conferisce riconoscimenti a chi opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Studia e approfondisce le tradizioni popolari, gli usi, in tutti i paesi europei ed extraeuropei. Valorizza infine ogni forma di espressione artistica (letteratura, cinema, TV, giornalismo, pittura, scultura, ecc.) direttamente o indirettamente collegata o collegabile alla “cultura del sigaro e della pipa“. Cura la pubblicazione di Iibri, riviste, trasmissioni televisive e ogni altra iniziativa di comunicazione di massa. Organizza spettacoli teatrali di vario genere, rassegne musicali e cinematografiche anche con autonome strutture di circuito. Istituisce “premi” e riconoscimenti tendenti a valorizzare ogni tipo di attività e di ricerca collegata al tabacco, ai sigari e alla pipa.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni convenzionali e contrattuali ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.
Potrà acquisire brevetti, modelli di utilità ed altri beni immateriali, assumere partecipazioni in altri organismi associativi e compiere tutti gli atti ritenuti attinenti ed utili al proprio oggetto, accedere a finanziamenti pubblici e privati, nazionali e comunitari senza che si possano sollevare eccezioni di incapacità o di limitazione dei suoi fini sociali.
ARTICOLO 3 (DURATA)
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 4 (CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI SOCI)
Possono essere soci dell’Associazione SLOW SMOKE ARDEA, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
All’Associazione possono iscriversi, secondo le modalità stabilite dallo statuto stesso:
1) I cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che siano maggiorenni che aderiscono allo spirito delI’Associazione.
2) Operatori economici dei settori interessati (Ristoranti, alberghi, aziende agricole, commercianti, ecc.) che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
3) Associazioni o Enti che condividono le finalità deIl’Associazione.
Su richiesta può essere costituita una sede periferica denominata “Delegazione SLOW SMOKE di”. L’ambito territoriale, la denominazione e il numero dei soci necessari saranno stabiliti di volta in volta dal Presidente sentito anche in modo informale il Consiglio Direttivo. Le sedi periferiche, nell’atto costitutivo, devono dichiarare di approvare il presente Statuto e definire un proprio regolamento in armonia con quello approvato dalla sede principale. I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’Associazione implica, per i soci, l’accettazione del presente statuto.
ARTICOLO 5 (SOCI DELL ’ASSOCIAZIONE)
Tutti i soci, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell’elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo.
Chi intende divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando le generalità e la residenza. I nuovi soci, dopo aver fatto domanda di iscrizione, versano la quota associativa all’atto della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e successivamente allo scadere dell’anno solare. L’anno sociale ha inizio il 1º Gennaio e si conclude il 31 Dicembre.
ARTICOLO 6 (DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI)
I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di usufruire delle attrezzature e di partecipare all’attività dell’Associazione. I diritti e gli obblighi dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Il socio che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direkivo o che si renda comunque indesiderabile con il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo. E’ passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente, o per il tramite di terzi, di inosservanza dello statuto o del regolamento deII’Associazione, ovunque commessa e di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio.
Le sanzioni disciplinari sono:
– il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale; la sospensione temporanea;
– la radiazione..
ARTICOLO 7 (PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO)
La qualifica di socio si perde:
1) Per decesso
2) Per dimissioni
3) Per esclusione a causa di comportamento contrario alle finalitâ dell’Associazione o di trasgressione alle norme contenute nello Statuto e nel regolamento. L’esclusione avviene per morosità quando il Socio ritarda per più di sei mesi il pagamento del contributo sociale.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo elo su proposta da parte del Consiglio dei Probiviri, la quale sarâ soggetta a valutazione da parte del Consiglio Direttivo stesso e confermata dalla maggioranza dei suoi componenti. II provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato daII’assembIea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alia quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. II socio escluso potrà essere riammesso rispettando analoga procedura prevista per l’esclusione.
II recesso ha effetto alia fine deII’anno sociale in corso.
ARTICOLO 8 (ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE)
Gli organi dell’ I’Associazione sono:
- a) L’Assemblea dei Soci.
- b) II Consiglio Direkivo dell’Associazione SLOW SMOKE ARDEA.
- c) II Presidente.
- d) Consiglio dei Probiviri
ARTICOLO 9 (ASSEMBLEA DEI SOCI)
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione e viene convocata nella sede dell’Associazione o altrove. Può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria, composta da tutti i soci, deve essere convocata almeno una volta aIl’anno dal Presidente o in caso di sua assenza od inadempimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta to ritenga necessario.
Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà (1/2) dei membri del Consiglio o la metâ (1/2) del totale dei Soci. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto la materia da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno una volta all’anno. L’avviso di convocazione, con l’indicazione del giorno e dell’ora nonché delle materie da trattare deve essere indirizzato a tutti i Soci, per lettera semplice. In alternativa l’avviso può essere pubblicato sul sito ufficiale deII’Associazione o inviato via mail.
L’Assemblea è presieduta dat Presidente che elegge un Segretario affinché provveda alla stesura del verbale.
L’Assemblea ordinaria.
– approva il Bilancio preventivo e quello consuntivo;
discute ed approva i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo; elegge i membri del Consiglio Direkivo;
L’Assemblea Straordinaria:
– delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita deIl’Associazione;
– delibera le modifiche da apportare alto Statuto con la presenza di almeno 1/2 degli aventi diritto at voto e col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti
– delibera to scioglimento o la liquidazione dell’Associazione con la presenza di almeno 1/2 degli aventi diritto at voto col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
Le Assemblee sono presiedute dat Presidente o, in sua assenza o impedimento, dat Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità, la Presidenza delI’AssembIea verrà assunta dat più anziano dei due.
II Presidente deII’Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina un socio scelto tra quelli presenti in funzione di scrutatore; in caso di assenza o inadempimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci della redazione del verbale.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.
L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno tre quarti (3/4) del totale dei Soci aventi diritto at voto.
In seconda convocazione essa può validamente deliberare purché sia presente o rappresentato almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno metà (1/2) dei presenti aventi diritto at voto.
Ogni Socio ha diritto a un voto, purché sia in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta alI’Associazione.
Nessun socio può ricevere più di tre deleghe.
L’Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominate o per scrutinio segreto, a meno che la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.
L’Assemblea può decidere di votare a scrutinio segreto per la elezione delle cariche sociali.
Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci. II verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi to ha redatto, viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni Socio di qualunque categoria puô prenderne visione.
ARTICOLO 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
II Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da uno più il Presidente a cinque. II Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere. I Consiglieri durano in carica 3 anni. II Consigliere che, per qualsiasi motivo dovesse cessare dal suo incarico, durante il mandato è surrogato dat Socio non eletto che abbia conseguito il più alto numero di voti. II Consiglio si riunisce nella sede dell’Associazione, o altrove, su convocazione del Presidente.
La convocazione viene fatta con qualunque mezzo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti.
Al Consiglio è affidata la direzione unitaria dell’Associazione e provvede:
- a) Al conseguimento dei fini statutari.
- b) A dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
- c) A convocare l’Assemblea delI’Associazione.
- d) All’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
- e) Alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dalla Assemblea Ordinaria. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio, dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente deII’Associazione. Le accettazioni di nuovi soci devono essere prese con non più di due voti contrari. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o per appello nominativo o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun consigliere ha diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti, sul Ioro onore, a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio. Le prestazioni di tutti i membri sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso. Il Segretario tesoriere compila i verbali delle adunanze del Consiglio, custodisce gli aki; cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione.
ARTICOLO 11 (IL PRESIDENTE)
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza deII’Associazione e la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberata; è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’Associazione; stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione; firma e stipula gli impegni con gli Istituti di credito: garantisce il rispetto delle norme statutarie.
ARTICOLO 12 (IL PATRIMONIO)
Il patrimonio è formato:
- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione
- b) dai contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
- d) Da eventuali entrate per servizi prestati daII’Associazione
- e) Dai residui attivi.
Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dell’Associazione di cui all’art. 2 del presente statuto.
Vi è assoluto divieto di distribuzione degli utili tra i Soci e gli Associati.
L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 aprile successivo.
ARTICOLO 13 (RESPONSABILITA’ VERSO TERZI)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diriki sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ovvero il Presidente, ovvero il Legale Rappresentante dell’associazione in oggetto.
ARTICOLO 14 (MODIFICA DELLO STATUTO)
Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di (2/3) dei presenti.
ARTICOLO 15 (SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE)
Lo scioglimento deII’Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci e sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.
L’Assemblea determinerà altresì le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrA devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità e, in quest’ultimo caso dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Iegge.
ARTICOLO 16 (CONTROVERSIE)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e gli organi deII’Associazione o tra gli organi stessi in ordine all’attuazione del presente Statuto, saranno inappellabilmente risolte, qualora la legge Io consenta, con arbitrato irrituale e quindi senza formalità di procedura e secondo equità, da un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori.
Detti arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti contendenti e, il terzo, d’accordo tra i primi due come sopra nominati.
ARTICOLO 17 (CONSIGLIO DEI PROBIVIRI)
Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri, appartenenti all’associazione, sono eletti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio dei Probiviri elegge un Presidente ed un Segretario. Il Consiglio dei Probiviri vigila sul rispetto dello statuto e può irrogare le seguenti sanzioni:
1) sanzione pecuniaria fino ad un massimo pari al doppio della quota associativa;
2) sospensione del socio che sia reiteratamente in mora con il pagamento delle quote associative per un tempo definito dal Consiglio stesso sino ad un massimo di 3 anni;
3) censura temporanea e/o sospensione illimitata al socio che ponga in essere azioni ritenute in contrasto con gli scopi dell’associazione o attività di concorrenza sleale;
4) radiazione nei confronti dei soci che persegua fini di lucro akraverso lo strumento associativo, o con azioni o parole abbia provocato danno all’immagine dell’associazione,
Le delibere del Consiglio dei Probiviri sono inappellabili e la Ioro esecuzione è curata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
I L’Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivanti ai soci ed ai frequentatori sia neIl’interno della struttura dell’associazione, sia in conseguenza dell’attività da essi svolta ed a quanto ad esso connesso, fermo restando il principio della responsabilità personale derivante al singolo socio per eventuali danni arrecati a terzi in occasione delle attività e quanto altro ad esse connesse, che formano oggetto dell’Associazione e l’obbligo del socio di tenere, in ogni caso, rilevata ed indenne l’Associazione stessa da ogni domanda degli stessi terzi.
ARTICOLO 19 (RINVII)
- Per quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di Iegge e le norme dell’eventuale Regolamento che potrà essere compilato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e approvato dalla prima assemblea dei soci.
- Tali norme, che non devono in ogni caso contrastare con i principi generali sanciti dallo statuto, hanno efficacia statutaria.
- Fino a quando tale regolamento non sarà approvato il consiglio d’assemblea adotterà tutti i provvedimenti necessari per la esecuzione del presente Statuto e tali provvedimenti saranno vincolanti per tutti gli associati.
- Composto di 5 pagine complessive. Letto, approvato e sottoscritto.
- Ardea, li 25/04/2021.
